Art. 4.
(Aree protette).

      1. Nel caso di aree protette ai sensi della legislazione vigente in materia e nelle quali è disposto il divieto di estrazione e di raccolta di minerali o di fossili, le medesime attività possono comunque essere consentite sulla base di apposite disposizioni adottate dal Ministro per i beni e le attività culturali. Tali disposizioni individuano i casi in cui il divieto non si applica e le modalità di estrazione e di raccolta.
      2. Le regioni possono disporre il divieto di estrazione e di raccolta di minerali o di fossili in zone di particolare interesse naturale, archeologico, paleontologico, paletnologico, speleologico o carsico.

 

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